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Piano delle Relazioni del Governo Provvisorio con la Religione |
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Monday, 13 June 2005 |
Adottato nel Novembre 1985
Il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana,
- Con particolare enfasi sulle garanzie per i diritti sociali ed
individuali come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani come per esempio il diritto di religione e denominazioni di
libertà e proibizione di qualsiasi forma di inquisizione per credo, che
sono necessari per il mantenimento delle dignità e valore delle persone.
- Con la specifica che, in virtù del rispetto di tutte le religioni e
denominazioni, per nessuna circostanza ogni religione o denominazione è
riconosciuta come detentrice di speciali privilegi o diritti,
rifiutando tutte le forme di discriminazione contro i fedeli di
differenti religioni e denominazioni.
Specifiche riguardo alle relazioni del Governo provvisorio della
Repubblica Democratica Islamica d’Iran con specifiche riguardanti
religioni e denominazioni nel paragrafo del programma del Governo
provvisorio e documenti precedentemente approvati da questo Consiglio,
come specificato sotto:
1- Tutte le forme di discriminazione contro i credenti di varie
religioni e denominazioni nel godimento dei loro diritti individuali e
sociali sono proibiti. Nessun cittadino dovrà godere nessun privilegio
o essere soggetto ad ogni privazione rispetto alla nomina per elezioni,
suffragio, impegno, educazione, carriera giudiziaria o ogni altro
diritto sociale o individuale, per ragioni di credo o non-credo nella
particolare religione o denominazione.
2- Ogni forma di religione obbligatoria e insegnamento ideologico e
ogni rituale religioso obbligatori o pratica o non pratica è proibita.
Il diritto di tutte le religioni e denominazioni di insegnare, fare
proselitismo e liberamente espletare i loro rituali e tradizioni, e il
rispetto e la sicurezza di tutti i luoghi che appartengono loro, sono
garantiti.
3- La giurisdizione delle autorità giudiziarie non è basata sulle loro
religioni o congetture ideologiche, e le leggi non formulate
all’interno delle istituzioni legislative del territorio non avranno
sanzioni ufficiali o validità.
Insieme con l’abrogazione delle leggi di gesal (taglione), hudud
(amputazione, lapidazione, esecuzioni, punizioni etc.), ta'zirat
(detenzioni, punizioni etc.) and diyat (punizioni religiose) imposte
dal disumano regime di Khomeini, e con la dissoluzione della così detta
corte rivoluzionaria e ufficiali di prosecuzione così come la corte
della shari'a (corte religiosa) che sono incluse negli obiettivi
immediati del Governo Provvisorio, i processi giudiziari incluse le
investigazioni di tutte le evidenze e prove avranno luogo nel singolo
ordine giudiziario della Repubblica, sulla base del principio legale
universalmente riconosciuto e d’accordo con la legge.
4- La religione, le inquisizioni ideologiche e di denominazione da
parte delle autorità governative e istituzioni pubbliche associate con
i governi sono proibite in ogni forma.
Questa dichiarazione e introduzione e 4 articoli, è stata approvata
all’unanimità nella sessione di Novembre 12, 1985, del Consiglio
Nazionale della Resistenza. |