martedì, Marzo 19, 2024
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Piano delle Relazioni del Governo Provvisorio con la Religione

Adottato nel  Novembre 1985

Il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana,

– Con particolare enfasi sulle garanzie per i diritti sociali ed individuali come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come per esempio il diritto di religione e denominazioni di libertà e proibizione di qualsiasi forma di inquisizione per credo, che sono necessari per il mantenimento delle dignità e valore delle persone.

– Con la specifica che, in virtù del rispetto di tutte le religioni e denominazioni, per nessuna circostanza ogni religione o denominazione è riconosciuta come detentrice di speciali privilegi o diritti, rifiutando tutte le forme di discriminazione contro i  fedeli di differenti religioni e denominazioni.

Specifiche riguardo alle relazioni del Governo provvisorio della Repubblica Democratica Islamica d’Iran con specifiche riguardanti religioni e denominazioni nel paragrafo del programma del Governo provvisorio e documenti precedentemente approvati da questo Consiglio, come specificato sotto:

1- Tutte le forme di discriminazione contro i credenti di varie religioni e denominazioni nel godimento dei loro diritti individuali e sociali sono proibiti. Nessun cittadino dovrà godere nessun privilegio o essere soggetto ad ogni privazione rispetto alla nomina per elezioni, suffragio, impegno, educazione, carriera giudiziaria o ogni altro diritto sociale o individuale, per ragioni di credo o non-credo nella particolare religione o denominazione.

2- Ogni forma di religione obbligatoria e insegnamento ideologico e ogni rituale religioso obbligatori o pratica o non pratica è proibita. Il diritto di tutte le religioni e denominazioni di insegnare, fare proselitismo e liberamente espletare i loro rituali e tradizioni, e il rispetto e la sicurezza di tutti i luoghi che appartengono loro, sono garantiti.

3- La giurisdizione delle autorità giudiziarie non è basata sulle loro religioni o congetture ideologiche, e le leggi non formulate all’interno delle istituzioni legislative del territorio non avranno sanzioni ufficiali o validità.

Insieme con l’abrogazione delle leggi di gesal (taglione), hudud (amputazione, lapidazione, esecuzioni, punizioni etc.), ta’zirat (detenzioni, punizioni etc.) and diyat (punizioni religiose) imposte dal disumano regime di Khomeini, e con la dissoluzione della così detta corte rivoluzionaria e ufficiali di prosecuzione così come la corte della shari’a (corte religiosa) che sono incluse negli obiettivi immediati del Governo Provvisorio, i processi giudiziari incluse le investigazioni di tutte le evidenze e prove avranno luogo nel singolo ordine giudiziario della Repubblica, sulla base del principio legale universalmente riconosciuto e d’accordo con la legge.

4- La religione, le inquisizioni ideologiche e di denominazione da parte delle autorità governative e istituzioni pubbliche associate con i governi sono proibite in ogni forma.

Questa dichiarazione e introduzione e 4 articoli, è stata approvata all’unanimità nella sessione di Novembre 12, 1985, del Consiglio Nazionale della Resistenza.

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